NOVITA'!
IL DECRETO AIUTI QUATER approvato il 10 novembre 2022 ha previsto per il 2023 che la nuova aliquota del 110% sarà del 90%. Resta al 110 per i condomini che al 25 novembre 2022 avranno deliberato i lavori e presentato la CILA.
Riappare per il 2023 il superbonus, ma al 90%, per le villette unifamiliari, solo per chi ha redditi entro certe fasce determinate da un quoziente.
Si attendono ulteriori possibili modifiche entro il 31.12.2022.
BREVE SINTESI SUL SUPERBONUS 110% (normativa fino al 31.12.2022)
Che cos'è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto delle successive modifiche e proroghe, dal 2022 il Superbonus spetta:
a) fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misura:
• 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023
• 70% per le spese sostenute nel 2024
• 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari abitative all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonchè quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
b) fino al 31dicembre 2022 (con detrazione 110%) per interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
c) fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione 110%) per gli interventi effettuati dagli Iacp su immobili, di proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (stessa scadenza per le cooperative di abitazione)
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
• I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico;
• installazione di impianti solari fotovoltaici;
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è riconoscita in quattro quote annuali sempre entro i limiti di capieza dell'imposta.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (esempio da dottori commercialisti);
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Fonte: sito agenzia entrate
NB: NUOVE REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO per interventi di recupero del patriminio edilizio e restauro facciata:
• dal 12 novembre 2021 per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario, per lavori oltre i 10.000 euro di importo, il VISTO DI CONFORMITA' e l'asseverazione di un tecnico della CONGRUITA' DELLE SPESE. Sono esclusi tali adempimenti per interventi di edilizia libera.
Contattami per richiedere un appuntamento per una consulenza personalizzata e richiedere il VISTO DI CONFORMITA'.
Dott. Federico Zancanella
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Tel. 0376661758
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